Prolungamento della durata massima dell’indennità per lavoro ridotto

Berna, 05.03.2010 - Nella seduta del 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha deciso di prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) da 18 a 24 mesi, mantenendo inoltre il termine d’attesa ridotto. La relativa modifica di ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010 ed è valida fino al 31 dicembre 2011.

Con il versamento delle indennità per lavoro ridotto ci si prefigge di evitare che le aziende, durante le fasi congiunturali difficili, riducano il personale a causa della carenza di ordini. Ciò permette di scongiurare la disoccupazione e di conservare in azienda il know-how dei collaboratori.

Il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali ritiene che il numero dei disoccupati rimarrà elevato nei prossimi due anni. Per contrastare la disoccupazione e consentire alle imprese di pianificare le loro attività con una certa sicurezza, il Consiglio federale ha deciso di intervenire per tempo, prolungando la durata massima dell'indennità.

Dal 1° aprile 2009 l'indennità per lavoro ridotto può essere percepita complessivamente per 18 mesi nell'arco di due anni. Tale durata viene ora portata a 24 mesi. Se l'ILR viene percepita ininterrottamente per 24 mesi in questi due anni, è previsto un termine di attesa di 6 mesi prima di poter presentare una nuova domanda.

Dal 1° aprile 2009 il datore di lavoro deve osservare solo un giorno di attesa e non due o tre come previsto in passato. Tale disposizione resta invariata e si applicherà anche con la proroga a 24 mesi; l'assicurazione contro la disoccupazione copre pertanto una parte della perdita di salario.

Le persone che percepiscono l'ILR generano solitamente costi inferiori rispetto alle persone completamente disoccupate. In linea di massima quindi il prolungamento della durata massima dell'ILR non farà aumentare i costi dell'assicurazione contro la disoccupazione.


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